A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA

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DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

ART.  1 –  È costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro (nel seguito, per brevità la “Associazione”) denominata:

“A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA  –  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

(o anche, in forme abbreviate, “Vittoria Junior – Associazione Sportiva Dilettantistica” o “Vittoria Junior” o “A.S.D. Vittoria Junior 2012”).

 

ART. 2 – L’Associazione ha sede in Milano, Via A. Maffei n. 29.

 

ART. 3 – I colori sociali dell’Associazione sono il bianco e il rosso.

 

ART. 4 – L’Associazione non persegue scopi di lucro, pur potendo svolgere anche attività definite “commerciali” dalla normativa in vigore.

L’Associazione non discrimina in base al genere, alla religione, alla razza, alle condizioni socioeconomiche.

Promuove l’inclusione e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000.

 

ART. 5 – L’Associazione è motivata dalla decisione dei Soci (atleti e non atleti) di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport.

L’Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia dei Santi Silvestro e Martino in Milano.

L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

L’Associazione è apolitica.

 

ART. 6 – L’oggetto sociale dell’Associazione è l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti attraverso la proposta costante dello sport rivolto ai ragazzi/e, ai giovani e non solo, affinché vengano istituiti, nel territorio in cui opera, servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, realizzando altresì attività didattiche di avvio alle pratiche sportive.

L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Potrà, a titolo meramente esemplificativo, organizzare:

  • squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal Centro Sportivo Italiano (CSI); enti privati e pubblici, anche internazionali;
  • attività, iniziative, corsi e scuole di sport;
  • organizzare corsi e/o eventi formativi dedicati ai Soci;
  • organizzare incontri istituzionali a beneficio dei Soci e della comunità.

In caso di necessità, l’Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia dei Santi Silvestro e Martino in Milano, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Avrà la possibilità, infine, di intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L’Associazione, per svolgere le proprie attività, deve richiedere e ottenere le eventuali autorizzazioni e licenze amministrative.

L’Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della Parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

 

ART. 7 – L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane, enti e organizzazioni pubbliche e private.

Cura altresì la partecipazione dei propri Soci ai momenti formativi proposti dalla Parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi/e tesserati e interessati.

L’Associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 15 luglio 2004 n. 1273, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale viene affiliata.

L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli Soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

 

I SOCI

ART. 8 –  Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro, maggiorenni e minorenni, che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all’attività associativa.

Può aderire all’Associazione anche chi non intenda partecipare personalmente e direttamente all’attività sportiva.

 

ART. 9 – L’ammissione all’Associazione è, di volta in volta, deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta  sottoscritta dal richiedente se maggiorenne o da un genitore o da chi ne fa le veci, se minorenne.

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

 

ART. 10 –  Tutti i Soci hanno i medesimi diritti e assumono i medesimi doveri nei confronti dell’Associazione, fatti salvi quelli derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva come atleti, allenatori, dirigenti o accompagnatori.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle specifiche attività sportive per le quali hanno presentato apposita domanda approvata dal Consiglio Direttivo.

I Soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i Soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Tutti i Soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui l’Associazione è affiliata, nonché di corrispondere le quote associative annuali, i contributi specifici dovuti per la partecipazione a particolari attività e le spese legate allo svolgimento dell’attività sportiva prescelta.

 

ART. 11 – Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci, come preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 12 – La qualità di Socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all’ente cui è affiliata l’Associazione, ove richiesto.

Le dimissioni (che possono avvenire tramite comunicazione via mail) sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dall’Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l’Associazione ha nei confronti del dimissionario, compreso il pagamento della quota associativa e delle altre somme comunque ancora dovute.

Il Socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione o comunque contrari alle norme statutarie e ai doveri associativi.

Può essere espulso dall’Associazione il Socio che rimane assente per tre esercizi consecutivi all’Assemblea annuale che approva il rendiconto.

L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il Socio interessato, se si presenta quando convocato a tale fine.

Il Socio è considerato moroso qualora non versi la propria quota associativa annuale o i contributi specifici dovuti entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo.

La morosità e il mancato rinnovo del tesseramento sono definitivamente accertati dal Consiglio Direttivo.

Il Socio può richiedere l’applicazione delle eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui l’Associazione è affiliata.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato in favore dell’Associazione.

 

ART. 13 – Il decesso del Socio non conferisce ai di lui eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 14 –  Gli Organi ufficiali e riconosciuti dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori, se istituito ed eletto dall’Assemblea.

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 

ART. 15 – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

È convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, nonché per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge.

È inoltre convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci che possono intervenire all’Assemblea ai sensi dell’art. 17.

In particolare, compete all’Assemblea:

  • esaminare i problemi di ordine generale,
  • fissare le direttive per l’attività dell’Associazione,
  • discutere e deliberare sulle relazioni relative all’attività sociale;
  • definire il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo delle quote sociali annuali;
  • istituire il Collegio dei Revisori;
  • accettare, su proposta del Consiglio Direttivo, le liberalità e le donazioni cui è connesso un onere;
  • deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione.

 

ART. 16 – La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e, comunque, anche con affissione dell’avviso in maniera ben visibile sui mezzi di comunicazione comunemente usati dall’associazione (a titolo esemplificativo il Sito internet dell’Associazione).

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della prima e dell’eventuale seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

 

ART. 17 – Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio.

Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di 5 (cinque) deleghe.

Ordinariamente il voto è palese, salvo che il Presidente disponga diversamente o che il voto riguardi decisioni inerenti persone fisiche e giuridiche.

Possono intervenire all’Assemblea, senza diritto di voto, anche i Revisori non Soci.

 

ART. 18 – L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione, deve intercorrere almeno un’ora.

 

ART. 19 – L’Assemblea dei Soci, in sede ordinaria:

  • approva annualmente il rendiconto e il bilancio preventivo;
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto all’art. 20 che segue.

 

ART. 20 – L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera:

  • le modifiche statutarie;
  • lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori della stessa a norma dell’art. 33 del presente Statuto.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei Soci con diritto di voto e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti e delibera a maggioranza di essi.

Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori viene deliberato sia in prima che in seconda convocazione con la presenza del 50% dei Soci aventi diritto al voto e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

 

ART. 21 – Il verbale dei lavori assembleari è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun Socio può chiedere al Presidente di consultare il libro dei verbali dell’Assemblea.

Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede e/o sul sito internet dell’Associazione e/o via mail.

Tutti i verbali dei lavori assembleari sono caricati sul sito ufficiale dell’associazione www.vittoriajunior.it

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

 

ART. 22 – Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione.

È eletto dall’Assemblea ogni due anni.

Esso è composto da un numero di membri determinato dall’Assemblea, tra un minimo di tre e un massimo di undici.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’Associazione e al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco della parrocchia dei Santi Silvestro e Martino in Milano o del Vicario parrocchiale o direttore dell’oratorio a ciò delegato.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.

 

ART. 23 – Al Consiglio Direttivo competono tutte le decisioni non rientranti nella competenza di altri Organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

  • elegge il Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio;
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  • determina, con maggioranza superiore ai 2/3 dei membri, le specialità sportive;
  • definisce annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il consulente ecclesiastico e curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
  • accoglie le domande di adesione presentate da nuovi Soci;
  • elegge, se vi è la necessità, un Vice Presidente tra i Consiglieri;
  • nomina il Tesoriere, su proposta del Presidente, scegliendolo tra i membri del Consiglio;
  • fissa la data dell’Assemblea annuale e predispone l’ordine del giorno;
  • definisce e propone all’assemblea dei soci per ratifica, l’importo della quota associativa annuale;
  • delibera ogni altro contributo relativo alle attività della Associazione;
  • delibera gli incarichi associativi, con particolare riferimento agli allenatori, ai dirigenti e agli accompagnatori;
  • accetta le liberalità e le donazioni la cui accettazione non è riservata all’Assemblea;
  • predispone il bilancio preventivo;
  • redige il rendiconto e predispone la Relazione di missione;
  • assicura un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività;
  • propone all’Assemblea la conclusione di contratti di lavoro subordinato;
  • adotta le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • delibera il Regolamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta, salvo diversa previsione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Delle delibere del Consiglio Direttivo viene data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede e/o sul sito internet dell’Associazione.

 

ART. 24 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritengano necessario.

Si riunisce anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri, inviata a tutti i Consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a tutti i membri almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta (anche a mezzo messaggio e-mail).

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri, anche se non è stata inviata la comunicazione di convocazione.

 

ART. 25 – Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere/dei Consiglieri sostituito/i.

Qualora non vi siano “primi non eletti”, i Consiglieri in carica potranno cooptare, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimasti, i Soci necessari per reintegrare il numero pieno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti nominati dall’Assemblea. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente, se nominato, o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea, per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, entro quindici giorni.

 

ART. 26 –  Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e:

  • cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione;
  • accetta e incassa liberalità e donazioni di modico valore, rilasciandone quietanze; tale potere può essere delegato al Tesoriere o ad altro Consigliere;
  • accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie, solo se non comportano obblighi per l’Associazione; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro Consigliere;
  • ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa;
  • rappresenta l’Associazione innanzi all’Amministrazione finanziaria
  • in generale, alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, propone ricorsi ed appelli, controricorsi e memorie, nominando avvocati o procuratori alle liti, presenta e quindi firma le dichiarazioni fiscali imposte dalle legge.

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso.

Non esistono limiti per la rielezione per più mandati consecutivi.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente, se eletto, oppure il Consigliere più anziano per età.

Il Presidente nomina il Segretario.

 

IL TESORIERE ED IL SEGRETARIO

 

ART. 27 – Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente:

  • la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo, riportandoli sui rispettivi libri;
  • la tenuta dei libri sociali, curandone gli aggiornamenti;
  • l’invio di comunicazioni ai Soci, con particolare riferimento alle convocazioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta, altresì, di provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

 

ART. 28 – Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell’Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l’archivio dei documenti contabili e contrattuali.

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione. Il Tesoriere deve consegnare ogni semestre un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto per più mandati consecutivi.

 

ART. 29 – Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona.

Qualora tuttavia le funzioni di Tesoriere e Segretario siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo potrà prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice-Presidente, se nominato.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, può essere sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice-Presidente, se nominato.

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI

 

ART. 30 – L’Assemblea può deliberare l’istituzione del Collegio dei Revisori ed eleggerne i membri, anche tra i non Soci.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. Resta in carica due anni.

Il Collegio dei Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche esprimendo il proprio parere, non vincolante.

Il suo compito è garantire che l’amministrazione dell’Associazione sia condotta secondo i criteri di prudenza e saggezza, avendo come riferimento le indicazioni dell’Assemblea, il programma annuale, nonché il bilancio preventivo.

Il Collegio dei Revisori deve predisporre una Relazione Accompagnatoria al rendiconto annuale.

 

IL PATRIMONIO E L’ESERCIZIO FINANZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 31 – Il Fondo di dotazione dell’Associazione è costituito dai beni conferiti all’Associazione all’atto della sua costituzione e potrà essere incrementato con:

  • acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
  • lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
  • sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
  • E’ comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
  • L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo:
  • della rendita del fondo di dotazione;
  • delle quote associative annuali e di ogni altro contributo richiesto ai propri Soci;
  • dei corrispettivi relativi alle attività aperte ai non Soci;
  • delle liberalità pubbliche e private;
  • dei contributi pubblici;
  • delle raccolte di fondi;
  • di ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

 

ART. 32 – L’esercizio associativo ha durata annuale, dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio associativo, unitamente al preventivo per l’esercizio successivo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere depositati presso la sede sociale o pubblicati sul sito internet dell’associazione pubblicati sul , dove potranno essere visionati dai Soci.

 

LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 33 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea straordinaria dei Soci, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti individuati dall’Assemblea dei Soci, con le formalità e nei limiti previsti dalla legge.

 

NORME FINALI

 

ART. 34 –  Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, cui l’Associazione è affiliata.

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