A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA

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DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

ART. 1 – Nel mese di luglio 2012, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, con successive modifiche e integrazioni in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I del decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.36 e ss. mm. Ii., è stata costituita l’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro (nel seguito,  per brevità la “Associazione”) che assume la denominazione di:

A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

 

(o anche, in forme abbreviate, “Vittoria Junior – Associazione Sportiva Dilettantistica” o “Vittoria Junior” o “A.S.D. Vittoria Junior 2012”), con sede in Milano – Via Andrea Maffei, 29- c.a.p. 20135.

 

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

 

ART. 2 – L’Associazione ha la propria sede legale in Milano (MI),  Via Andrea Maffei n. 29 c.a.p. 20135.

 

ART. 3 – I colori sociali dell’Associazione sono il rosso e il bianco.

 

ART. 4 – L’Associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L’Associazione non discrimina in base al genere, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche.

L’Associazione promuove l’inclusione, si ispira ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000.

 

ART. 5 – L’Associazione è motivata dalla decisione dei suoi associati (atleti e non atleti) di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport.

L’Associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia dei Santi Silvestro e Martino in Milano.

L’attività sportiva dovrà svolgersi – pertanto – in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Parrocchia, nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi/e e giovani.

L’Associazione è apolitica.

 

ART. 6 L’oggetto sociale dell’Associazione – nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali – è il seguente:

1 – esercitare, via stabile e principale , l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (principalmente calcio) ammesse e riconosciute dal CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – aperte a tutti attraverso la proposta costante dello sport rivolto ai ragazzi/e, ai giovani e meno giovani, affinché vengano istituiti, nel territorio in cui opera, servizi per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, realizzando altresì attività didattiche di avvio alle pratiche sportive ivi comprese la formazione, la preparazione e l’assistenza alle suddette attività.

2 – gestire impianti, propri o di terzi, quali campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all’esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a).

3 – lo svolgimento di tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, quali – a titolo meramente esemplificativo – quanto sotto:

– la creazione di squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte – principalmente – dal Centro  Sportivo Italiano ( C.S.I.); ma non solo, contemplando anche enti privati, pubblici e internazionali;

– lo svolgimento di attività, iniziative, corsi e scuole di sport;

– l’organizzazione di corsi e/o eventi formativi dedicati ai suoi associati;

– l’organizzazione di incontri istituzionali a beneficio degli associati e della comunità.

In caso di necessità, l’Associazione potrà utilizzare ulteriori spazi – oltre al campo di gioco e gli impianti della Parrocchia dei Santi Silvestro e Martino in Milano, via Andrea Maffei n. 29 – tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

L’Associazione, in caso di necessità, avrà la possibilità, infine, di intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati – purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto.

L’Associazione, per svolgere le proprie attività, deve richiedere e ottenere le eventuali autorizzazioni e licenze amministrative e dovrà ottenere il preventivo benestare della Parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la Parrocchia stessa o terze parti.

 

ART. 7 – L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane, enti e organizzazioni pubbliche e private.

Cura altresì la partecipazione dei propri associati ai momenti formativi proposti dalla Parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi/e tesserati e interessati.

L’Associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 15 luglio 2004 n. 1273,

assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale viene affiliata.

 

GLI ASSOCIATI

 

ART. 8 – Il numero degli associati è da considerare illimitato.

Possono essere associati all’associazione – infatti – tutti coloro, maggiorenni e minorenni, che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e intendano partecipare all’attività associativa, siano essi persone fisiche, società o enti.

Può aderire all’associazione anche chi non intenda partecipare personalmente e direttamente all’attività sportiva.

 

ART. 9 L’ammissione all’associazione è, di volta in volta, deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta sottoscritta dal richiedente se maggiorenne o da un genitore o da chi ne fa le veci, se minorenne.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

ART. 10 – Tutti gli associati assumono i medesimi diritti e doveri nei confronti dell’associazione a seguito del pagamento della quota associativa annuale e di eventuali costi specifici per attività istituzionali alle quali l’associato intenda volontariamente partecipare, derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva come atleti, allenatori, dirigenti o accompagnatori.

Tutti gli associati hanno diritto:

– di partecipare alla vita associativa, a tutte le attività promosse dall’associazione e alle specifiche attività sportive per le quali hanno presentato apposita domanda approvata dal Consiglio Direttivo;

– di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

– i maggiori di anni 18 esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee,

– I minori di anni 18 potranno votare attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Tutti  hanno diritto a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • all’osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione annualmente si affilia (a titolo esemplificativo e chiarificativo il Centro Sportivo Italiano APS)
  • al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l’associato intenda volontariamente partecipare.

 

ART. 11 – L’ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, viene stabilita dal  Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere  retribuite neppure dal beneficiario.

Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci, come preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale sarà costituita da una quota associativa fissa per tutti ed una quota legata allo svolgimento dell’attività sportiva che verrà svolta dall’associato nel corso dell’anno.

 

ART. 12 – La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, dimissione, causa di morte, morosità o mancato rinnovo del tesseramento all’ente cui è affiliata l’Associazione.

Le dimissioni da associato (c.d. recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo per lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, e-mail, messaggio SMS, Whatsapp, Telegram o altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che:

a) metta in essere comportamenti che provochino danni materiali o all’immagine dell’Associazione o comunque contrari alle norme statutarie, ad eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione e ai doveri

b) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

c) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale;

La morosità e il mancato rinnovo del tesseramento sono definitivamente accertati dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l’associato interessato, riguardanti la materia di esclusione debbono – ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 – debbono essere comunicate mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e devono essere motivate.

Le decisioni di cui sopra sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dall’Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l’Associazione ha nei confronti del dimissionario, compreso il pagamento della quota associativa e delle altre somme comunque ancora dovute.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’associato può richiedere l’applicazione delle eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui l’Associazione è affiliata.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato in favore dell’Associazione.

 L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 13 – Il decesso di un associato non conferisce ai di lui eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 14 – Gli Organi ufficiali e riconosciuti dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • L’Organo di controllo , se istituito ed eletto dall’Assemblea.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

 

L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

 

ART. 15 – L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione  ed é composta dagli associati iscritti nel c.d. “libro soci” e in regola con il versamento della quota associativa.

È convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, nonché per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L’assemblea può inoltre essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci che possono intervenire all’Assemblea.

In particolare, compete all’Assemblea:

  • esaminare i problemi di ordine generale,
  • determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo delle quote sociali annuali;
  • definire il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • approvare il rendiconto annuale economico e finanziario
  • fissare le direttive per l’attività dell’Associazione,
  • discutere e deliberare sulle relazioni relative all’attività sociale;
  • determinare ed eleggere l’Organo di Controllo;
  • accettare, su proposta del Consiglio Direttivo, le liberalità e le donazioni cui è connesso un onere;
  • deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione.

 

ART. 16 – La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, e-mail, messaggio SMS, Whatsapp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e, comunque, anche con contestuale affissione dell’avviso in maniera ben visibile sui mezzi di comunicazione comunemente usati dall’associazione (a titolo esemplificativo la bacheca dell’Associazione o il sito internet) e contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario di inizio della prima e della seconda convocazione.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone,  è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali.

 

È richiesto:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  • che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare l’accertamento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

  

ART. 17 – Nelle assemblee ordinarie hanno diritto di voto, tutti gli associati purché in

regola con il pagamento delle quote associative secondo il principio del voto singolo.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio.

Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di 5 (cinque) deleghe.

Ordinariamente il voto è palese, salvo che il Presidente disponga diversamente o che il voto riguardi decisioni inerenti persone fisiche e giuridiche.

Possono intervenire all’Assemblea, senza diritto di voto, anche eventuali membri dell’Organo di controllo, anche se non Soci.

 

ART. 18 – L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita  qualunque sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione, deve intercorrere almeno un giorno.

 

ART. 19 – L’assemblea degli associati, in sede ordinaria:

  • approva annualmente il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
  • procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri dell’Organo di Controllo;
  • delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo,
  • approva gli eventuali regolamenti associativi.

 

L’assemblea ha luogo almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

 

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 7 (sette) giorni dalla data della richiesta.

 

ART. 20 – L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare :

  • sulle modifiche statutarie dell’Associazione;
  • sullo scioglimento dell’Associazione
  • sulla messa in liquidazione dell’associazione
  • sulla trasformazione, fusione, scissione dell’associazione

 

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

 

È regolarmente costituita l’assemblea straordinaria, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei soci aventi diritto

In seconda convocazione – a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione – l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 degli associati aventi diritto.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono ritenute valide, a maggioranza qualificata dei 3/5 dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello  Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento dell’associazione

 

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

 

ART. 21 – Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vicepresidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

Alla nomina del segretario dell’organo provvede il Presidente dell’assemblea.

Il verbale dei lavori assembleari è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun associato può chiedere al Presidente di consultare il libro dei verbali dell’Assemblea.

Delle delibere assembleari sarà data pubblicità, per estratto, mediante  affissione nella sede e/o sul sito internet dell’Associazione e/o via mail.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

ART. 22 – Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione.

È eletto dall’Assemblea ogni 4 (quattro) anni e i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Esso è composto da un numero di membri determinato dall’Assemblea, tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 9 (nove) scelti tra gli associati maggiorenni.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

Allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’Associazione e al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiale, nella persona del parroco della parrocchia dei Santi Silvestro e Martino in Milano o del Vicario parrocchiale o direttore dell’oratorio a ciò delegato.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.

 

ART. 23 – Al Consiglio Direttivo competono tutte le decisioni non rientranti nella competenza di altri Organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

  • elegge il Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio;
  • nomina il Vicepresidente, Segretario e il Tesoriere;
  • Segretario e Tesoriere sono incarichi che possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.

Inoltre;

  • attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  • determina, con maggioranza superiore ai 2/3 dei membri, le specialità sportive;
  • definisce annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il consulente ecclesiastico e curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
  • accoglie le domande di adesione presentate da nuovi associati;
  • fissa la data dell’assemblea ordinaria annuale e predispone l’ordine del giorno;
  • definisce e propone all’assemblea degli associati per ratifica, l’importo della quota associativa annuale;
  • delibera ogni altro contributo relativo alle attività della associazione;
  • delibera gli incarichi associativi, con particolare riferimento agli allenatori, ai dirigenti e agli accompagnatori;
  • accetta le liberalità e le donazioni la cui accettazione non è riservata all’Assemblea;
  • predispone il bilancio preventivo;
  • redige il rendiconto e predispone la Relazione di missione;
  • assicura un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività;
  • propone all’assemblea la conclusione di contratti di lavoro subordinato;
  • adotta le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • delibera il Regolamento dell’associazione.
  • affida, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

 

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta, salvo diversa previsione.

 

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Delle delibere del Consiglio Direttivo viene data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede e/o sul sito internet dell’Associazione.

 

ART. 24 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l’anno ovvero ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritengano necessario.

Si riunisce anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri, inviata a tutti i Consiglieri.

La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, e-mail, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri, anche se non è stata inviata la comunicazione di convocazione.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche  a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Microsoft Teams, Google meet, Zoom e similari, purché idonei a

 

consentire la puntuale verifica dell’identità dei partecipanti e la genuina espressione del

diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti

 

ART. 25 – Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere/dei Consiglieri sostituito/i.

Nell’impossibilità di attuare detta modalità, L’Assemblea ordinaria può, altresì,  eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio,  altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nell’ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

 

IL PRESIDENTE

 

ART. 26 – Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 10 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Il Presidente – nel suo ruolo – ha i seguenti compiti:

  • curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  • convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • in caso di necessità ed urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione;
  • accettare e incassare liberalità e donazioni di modico valore, rilasciandone quietanze; tale potere può essere delegato al Tesoriere o ad altro Consigliere;
  • accettare sovvenzioni, contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie, solo se non comportano obblighi per l’Associazione;   tale   potere   può   essere   delegato   dal   Presidente al Tesoriere o ad altro Consigliere;
  • ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti

 

l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa;

  • rappresentare l’Associazione innanzi all’Amministrazione finanziaria, in generale, alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, proporre ricorsi ed appelli, controricorsi e memorie, nominando avvocati o procuratori alle liti, presenta e quindi firma le dichiarazioni fiscali imposte dalla

 

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo; dura in carica quanto il

Consiglio Direttivo stesso e non esistono limiti per la rielezione per più mandati consecutivi.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

 

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente,  oppure il Consigliere più anziano per età.

 

Il Presidente nomina il Segretario.

 

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

 

ART. 27 – Il Segretario – eletto dal Consiglio Direttivo e facente parte dello stesso – nel corso del suo mandato, nell’ordine,  cura, sotto la direzione del Presidente:

  • la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo, riportandoli sui rispettivi libri;
  • la tenuta dei libri sociali, curandone gli aggiornamenti;
  • l’invio di comunicazioni ai Soci, con particolare riferimento alle convocazioni dell’ Assemblea e del Consiglio

 

Il Tesoriere è nominato su indicazione del Presidente dell’Associazione trai i membri del Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere sono lasciati i compiti di provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Inoltre, provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

 

ART. 28 – Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell’Associazione, tenendo aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l’archivio dei documenti contabili e contrattuali.

 

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione. Il Tesoriere deve consegnare ogni semestre un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto per più mandati consecutivi.

 

ART. 29 – Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla medesima persona.

Qualora tuttavia le funzioni di Tesoriere e Segretario siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo potrà prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente, se nominato.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, può essere sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

 

L’ORGANO DI CONTROLLO

 

ART. 30 – Spetta all’assemblea la facoltà di nominare un Organo di controllo composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, anche fra i non associati, che resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

 

Esso può nominare al proprio interno il Presidente che deve essere professionista in possesso di regolare abilitazione e iscrizione all’Albo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile.

 

Spetta all’Organo di Controllo controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

 

Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell’Assemblea, l’Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.

 

In quest’ipotesi, tutti i membri dell’Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.

 

IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 31 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni conferiti all’Associazione all’atto della sua costituzione e potrà essere incrementato con:

  • acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
  • lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
  • sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi
  • È comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del
  • L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività:
  • dalla rendita del fondo di dotazione;
  • dalle quote associative annuali e di ogni altro contributo richiesto ai propri Soci;
  • dai corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;
  • da erogazioni liberali degli associati e dei terzi
  • da contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
  • dai contributi pubblici;
  • dalle raccolte di fondi;
  • da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
  • dai corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;
  • da proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
  • da altre entrate compatibili a norma di Legge

 

Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria dell’Associazione o all’ incremento del patrimonio associativo.

 

L’ESERCIZIO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 32 – L’esercizio sociale dell’Associazione ha durata annuale, dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio associativo, unitamente al     preventivo per l’esercizio successivo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere depositati presso la sede sociale o pubblicati sul sito internet dell’Associazione, dove potranno essere visionati  da tutti gli associati.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella Relazione di Missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

 

PUBBLICITA E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

 

ART. 33 – Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

 

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 34 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione saranno nominati uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 7 c. 1 del D. Lgs 36 del 2021.

 

NORME FINALI

 

ART. 35 – Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii.

 

Il Presidente

Marco Vichi

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